Il Tribunale di Trani, con decreto datato 25 maggio 2017 del Giudice Monocratico delegato dott. G. Labianca
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ha definito un procedimento (ex artt. 148 C.c. e 316 bis c.c..) introitato da un figlio di venti anni di età contro il padre volto ad ottenere un assegno mensile per il proprio mantenimento.
Il ragazzo, morta la madre, lasciava la casa familiare andando a vivere presso l'' abitazione della nonna.
Dopo il diploma conseguito di perito agrario, rifiutando di collaborare con il padre o di proseguire altre formazioni professionali attinenti al percorso di studi svolto, si iscriveva ad un corso privato per barman. Nel contempo, chiedeva al padre di provvedere al suo mantenimento e, stante il diniego, motivato dalla inerzia del figlio, adiva il Tribunale di Trani per ottenere il riconoscimento del proprio diritto.
Il ricorso è' stato, invece, rigettato sulla considerazione che il ragazzo, concretamente posto dal padre nelle condizioni di realizzarsi nell' ambito del percorso di studi intrapreso, avesse colpevolmente omesso di attivarsi, rifiutando occasioni di lavoro e formazione, optando per un non meglio precisato futuro partendo da un corso di barman. Pure il Tribunale accertava la sussistenza in capo al ricorrente di patrimonio mobiliare, costituito da depositi e risparmi bancari non irrisori, che avrebbe dovuto utilizzare per la propria realizzazione senza gravare sul genitore, ritenuto quindi non più obbligato al suo mantenimento.
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