di Redazione

Recentemente i Presidenti dei Tribunali, stanno emettendo degli innovativi decreti di fissazione dell'udienza presidenziale, nei quali richiedono ad entrambe le parti di depositare, entro 10 giorni liberi dall'udienza, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale indicare informazioni dettagliate in ordine all'effettiva capacità contributiva delle parti. Alcuni Tribunali (Pordenone e Napoli), invece, impongono, al posto dell'atto notorio, l'obbligo della produzione documentale e di una dichiarazione informativa.
Questa novità sorge dalla necessità di fornire al Presidente, sin dalla prima udienza, la possibilità di valutare adeguatamente la situazione economica e patrimoniale complessiva delle parti.
L'udienza presidenziale, infatti, rappresenta la fase più delicata dei giudizi di separazione e divorzio: se fallisce il tentativo di conciliazione o non si raggiunge un accordo, che trasforma il procedimento da giudiziale a consensuale, il giudice adotta gli opportuni provvedimenti provvisori che rimangono in vigore sino alla pronuncia della sentenza definitiva, ovvero dopo anni (in media 5!) dalla prima udienza. E' pur vero che i suddetti provvedimenti sono reclamabili in Corte d'Appello e possono essere modificati dal giudice istruttore, ma non sempre ciò accade.
La decisione del Collegio, in sede di sentenza definitiva, è spesso influenzata dai provvedimenti assunti in fase presidenziale, e, comunque, nel lasso di tempo che intercorre tra questi e quelli definitivi si precostituiscono abitudini di vita poi difficilmente modificabili, in particolare per quanto riguarda anche l'assetto abitativo dei minori.
àˆ quindi fondamentale che essi siano assunti dal Presidente sulla base dell'acquisizione del maggior numero possibile di elementi utili per la loro esatta determinazione, cosଠda poter decidere nel modo più congruo.
Il legislatore prevede l'obbligo per le parti di allegare ai rispettivi atti introduttivi le ultime dichiarazioni dei redditi (obbligo in violazione del quale la prassi seguita dai nostri tribunali è generalmente quella di trarre dal comportamento del coniuge inadempiente argomenti di prova ex art. 116 c.c.) ed ha aggiunto all'art. 5 c. 9 l. div. quello di presentare «ogni documentazione relativa ai redditi e al patrimonio personale e comune», con correlato potere-dovere del Tribunale, in caso di contestazioni, di «disporre indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria». àˆ, quest'ultima, una norma che la prevalente dottrina e la giurisprudenza considerano tuttora applicabile anche al procedimento di separazione dei coniugi.
All'uopo occorre distinguere tra i provvedimenti provvisori assunti dal Presidente nell'interesse della prole e quelli riguardanti i rapporti patrimoniali tra i coniugi.
Quest'ultimi sono disciplinati dall'art. 5 comma 9 l. div. che consente indagini sui redditi solo in presenza di particolari presupposti, primo fra tutti la sussistenza di una precisa contestazione delle allegazioni reddituali presentate da controparte.
L'art. 155 sexies c.c., invece, dettato nell'interesse della prole, consente al giudice di disporre indagini, nel caso di informazioni incomplete, sulla posizione retributiva dei genitori al fine di quantificare la contribuzione economica.
L'apertura all'espletamento di attività istruttorie in fase presidenziale non è stata, per la verità , accolta con favore unanime, considerato che alcuni tribunali hanno richiesto veri e propri "modelli di dichiarazione sui redditi e sul patrimonio". Ad es. il Tribunale di Roma ha richiesto a entrambe le parti di depositare non solo la documentazione reddituale dell'ultimo triennio, ma anche di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale indicare tutta una serie di circostanze indicative del tenore di vita della famiglia (ad. es.attività lavorativa, fonti di reddito, proprietà immobiliari, collaboratori, spese per mutui o finanziamenti, canoni di locazione, rette di iscrizione a circoli sportivi e/o ricreativi, iscrizione di figli a scuole o università private). Un decreto di fissazione d'udienza pressochà© analogo è stato pronunciato dal Presidente del Tribunale di Monza e dal Presidente del Tribunale di Pordenone, nell'ambito di un procedimento camerale ex art. 317 bis c.c.
Infine, a questo nuovo orientamento si sono allineati anche i Tribunali di Napoli e Benevento.
Il modello napoletano, però, presenta una particolarità : ai coniugi viene richiesto di compilare separatamente una nota informativa recante indicazioni circa la complessiva situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare.
La motivazione comune a questi provvedimenti si riconnette all'esigenza di decidere più congruamente «sull'assetto, anche provvisorio, dei rapporti personali e patrimoniali dei nuclei separati della famiglia a formarsi».
Cosa accade se le parti omettono la dichiarazione o la documentazione richiesta o se è riconosciuta lacunosa o falsa?
Il decreto del Presidente del Tribunale di Roma, cosଠcome quello del Tribunale Benevento si soffermano particolarmente sul punto e prospettano varie conseguenze alla violazione dell'obbligo imposto: "Avverte le parti che la falsità delle dichiarazioni rese è punita ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. n. 445/2000, che l'omessa allegazione o la tardività del deposito e la lacunosità della dichiarazione saranno valutate quali argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c. già in sede di pronuncia dei provvedimenti provvisori e, qualora i coniugi abbiano figli minori, nella definizione del regime di affidamento, oltre che ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. e in sede di regolamentazione delle spese processuali e ai sensi dell'art. 96 c.p.c."


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