I
Quale percentuale detrarre dei figli a carico se ambedue i genitori lavorano?
La percentuale di detrazione dei figli a carico (100% o 50%) può essere concordata dai genitori anche se non separati o non coniugati. In tale caso potrà essere posta a totale carico del genitore con reddito più alto. Qualora non ci sia accordo, la legge prevede che ciascun coniuge percettore di reddito possa detrarre nella misura del 50% i figli. Ciò accade anche in caso di separazione o divorzio se previsto un affidamento condiviso. Poiché l'Agenzia delle Entrate provvede ad effettuare controlli incrociati tra la dichiarazione di un coniuge e quella dell'altro, qualora ravvisi che uno abbia detratto il 100% e l'altro pure (od il 50%), provvederà al recupero delle somme indebitamente erogate, applicando sanzioni ed interessi. Per il 2013 la detrazione di imposta lorda per ciascun figlio a carico è di euro 950,00. che diventa 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni (900 euro nel 2012). Le detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap. È inoltre stabilito che, per i contribuenti con più di tre figli a carico, la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo (legge stabilità 2013 n.228 comma 483).
II
La detrazione delle spese sanitarie per i figli.
Le spese sanitarie possono essere scaricate anche dal genitore che, per accordi con l'altro, non abbia i figli a carico. Dette spese potranno essere scaricate nella misura del 100% se le fatture mediche sono intestate (per prestazioni sul minore) a nome del genitore che intende detrarsele. Se intestate, invece, direttamente al minore, ciascun genitore potrà detrarle nella sola misura del 50%. Il principio è stato sancito dalla Agenzia delle Entrate con la circolare 11/e del 16 febbraio 2007 al punto 2.1.
IRPEF - DEDUZIONI E DETRAZIONI
2.1 Ininfluenza della ripartizione al 50% dei carichi di famiglia in relazione alle spese sostenute per gli stessi familiari D. Le nuove regole di ripartizione delle detrazioni per i figli a carico stabilite dall'art. 12, comma 1, lettera c), del Tuir, devono trovare applicazione anche nella ripartizione delle deduzioni di cui all'art. 10, comma 2, del Tuir e delle detrazioni di cui all'art. 15, comma 2, del Tuir, oppure e' confermata per queste ultime la possibilita' per i genitori di procedere alla libera ripartizione delle spese sostenute nell'interesse dei figli mediante un'attestazione in calce al relativo documento di spesa?.
R. Il criterio di ripartizione degli oneri tra i genitori, previsto dalla nuova formulazione dell'art. 12, comma 1, lettera c), del Tuir, vale esclusivamente ai fini della ripartizione, tra i genitori stessi, delle detrazioni per familiari a carico. Per quanto riguarda le modalita' di ripartizione tra i coniugi delle deduzioni di cui all'art. 10, comma 2, e delle detrazioni di cui all'art. 15, comma 2, del Tuir, restano confermate le indicazioni gia' fornite dai precedenti documenti di prassi ed in particolare dalle istruzione ai modelli di dichiarazione. In particolare, quando l'onere e' sostenuto per i familiari a carico, la detrazione o la deduzione spetta al contribuente al quale e' intestato il documento che certifica la spesa. Se, invece, il documento e' intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese devono essere suddivise tra i due genitori in relazione al loro effettivo sostenimento. Qualora i genitori intendano ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare nel documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione. Se uno dei due coniugi e' fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo puo' considerare l'intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione o della deduzione.
III
Detrazioni per figli maggiorenni e non conviventi.
Il genitore che mantiene il figlio ancorchè con lui non convivente ma impegnato, per esempio, fuori città per studi universitari può dichiararlo come figlio a carico ed usufruire della relativa detrazione di imposta.
Pertanto, la convivenza non è richiesta e la detrazione applicabile sempre che il figlio non abbia redditi imponibili superiori ad euro 2840,51.
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