A Vallelonga, in provincia dell'Aquila, dopo la festa del Martedì di Carnevale, una maestra della locale scuola primaria perquisisce gli alunni, una ventina in tutto, di varie classi, a causa della sparizione di alcuni soldi dalle tasche della sua giacca. Alcuni degli alunni sono stati fatti anche spogliare per procedere alla perquisizione. 
Quando i bambini sono rientrati a casa hanno naturalmente raccontato tutto alle mamme che, incredule, hanno deciso di protestare con la dirigente scolastica dell'istituto e con il sindaco della cittadina. 
Intanto è in corso un' indagine dei Carabinieri che sono stati chiamati a far luce sull'accaduto.
L'Ufficio Scolastico Regionale dell'Abruzzo si è dichiarato pronto ad intervenire contro la maestra con le disposizioni disciplinari del caso, qualora le accuse risultassero fondate.

Un insegnante non può lecitamente perquisire gli zaini degli alunni e ciò lo si deduce dalla nostra Costituzione, la quale, all'articolo 13, afferma che "la proprietà privata è inviolabile" e che pertanto solo l'Autorità Giudiziaria può procedere alla perquisizione dei beni di proprietà privata. L'autorità scolastica può procedere alla perquisizione solo qualora vi sia una norma di legge che autorizzi a procedere nonostante il dissenso del proprietario del bene.

Se ciò è valido per le perquisizioni degli oggetti, lo è ancor di più per le perquisizioni personali. 
Ricordiamo che una recente sentenza della Cassazione stabilisce che la perquisizione non autorizzata nelle tasche degli alunni integra il reato di violenza privata, mentre addirittura una perquisizione che costringa gli alunni a svestirsi diventa lesivo della dignità personale.
In un' altra occasione, la quinta sezione penale della Cassazione aveva confermato la condanna ad una maestra per il "reato di perquisizione e ispezione personale arbitraria".

Il Codice Penale è, poi, abbastanza preciso sulla responsabilità di un pubblico ufficiale ( tali sono gli insegnanti in servizio) che attui una perquisizione arbitraria: l'art. 609 infatti lo punisce addirittura con un anno di reclusione.
L'articolo 352 del Codice di Procedura Penale, inoltre, dispone la perquisizione personale soltanto in caso di flagranza di reato, o quando ci sia una tale urgenza da rendere impossibile un preventivo decreto di perquisizione. 
La perquisizione diventa quindi abusiva quando vìola la libertà personale o qualora il perquisente costringa la persona alla perquisizione. 

Ricordiamo inoltre che la perquisizione non autorizzata degli alunni ( per esempio in occasione di un compito in classe o durante gli esami di stato) integra il reato di abuso di potere quando venga fatto in modo indiscriminato senza che vi siano fondati sospetti di violazione della legge.


Tags: Scuola alunni figli insegnanti perquisizioni