di Cinzia Petitti

"I genitori di mio marito sono molto ricchi mentre noi attualmente, con mio marito senza lavoro da un anno ed io con un lavoretto da 800 euro, non arriviamo a fine mese e non riusciamo ad assicurare ai nostri figli non il superfluo, non gli sfizi, non i viaggi, od il vestito di marca"¦non riusciamo ad assicuragli lo stretto necessario per vivere. E cosଠdeprimente! Cosa possiamo fare?".

I nonni sono tenuti a mantenere i nipoti integrando anche quanto loro destinato dai genitori nel caso in cui questi ultimi non siano in grado da soli a soddisfare le loro esigenze primarie.

La norma che prevede questo obbligo è la stessa che obbliga i genitori a mantenere, istruire ed educare la prole, ovvero l'art. 148 c.c. La stessa norma prevede una obbligazione sussidiaria (rispetto all'obbligo primario dei genitori) dei nonni a mantenere i nipoti.

Recita la norma "quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità , sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinchà© possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli".

Il coinvolgimento dei nonni può essere richiesto solo ed esclusivamente quando entrambi i genitori, e non solo uno di essi, non sono in grado con i loro introiti (reddito da lavoro ed altro) a fare fronte alle esigenze primarie dei figli (vitto, alloggio, vestiario, per intenderci).

Sostanzialmente l'obbligo del 148 c.c. è stato assimilato, dalla interpretazione giurisprudenziale, all'obbligo di corrispondere gli alimenti (di cui agli artt. 433-448 c.c.).

I nonni possono in questo caso essere chiamati a coprire interamente tali esigenze od ad integrare, con somme in danaro, quanto occorre al loro soddisfacimento sempre che i loro stessi redditi glielo consentano.

Infatti occorrerà tenere conto sia di quanto occorre per i nipoti per soddisfare le loro esigenze sia se i redditi dei nonni siano tali da potervi fare fronte. Assurdo sarebbe porre a loro carico somme per mantenere i nipoti se poi gli si toglie il reddito necessario per attendere ai propri bisogni primari.

Tenendo, altresà¬, conto che non si può scegliere di fare richiesta ai soli nonni paterni, per esempio, ma occorrerà coinvolgere anche quelli materni. Tutti dovranno concorrere al mantenimento dei nipoti proporzionalmente al proprio reddito!

Facciamo un esempio concreto. Se per soddisfare i bisogni dei nipoti occorre integrare il reddito dei genitori con 500 euro al mese, occorrerà convocare i nonni e ripartire tra di loro l'obbligo. Se i nonni hanno pari reddito e patrimonio si porrà a carico di ciascuno di loro la somma di euro 250,00. Se, invece, una coppia di nonni ha un reddito per esempio del doppio o triplo superiore a quella degli altri si porrà la somma di euro 300-400 a carico della prima e di 200-100 a carico dell'altra. Se poi dei nonni non sono in grado con i loro redditi di fare fronte alle necessità dei nipoti, l'obbligo rimarrà a carico esclusivamente di quelli che abbiano redditi adeguati all'accollo dell'onere.

L'obbligo rimarrà fintanto che i genitori si trovino nella impossibilità di fare fronte integralmente o parzialmente al mantenimento dei figli.

Occorre evidenziare, perchà© questo è un errore in cui molti incorrono, che non si può rivolgere un genitore separato, il cui coniuge non adempia al versamento dell'assegno di mantenimento, ai genitori di quest'ultimo chiedendo loro di versare quanto il figlio non versa.

La richiesta può essere legittimata solo ed esclusivamente se nessuno dei due genitori ha la possibilità di mantenere i figli. Se, invece, anche uno di loro in toto con il suo reddito vi può fare fronte i nonni non possono essere coinvolti.

"Noi siamo nelle condizioni previste dalle norme. Come dobbiamo fare ed a chi dobbiamo rivolgerci visto che spontaneamente i genitori di mio marito (i miei sono morti) non vogliono riconoscerci nulla?"

Occorre depositare in Tribunale (anche nel proprio luogo di residenza in virtù del Foro alternativo dell'obbligazione) un ricorso (ex art. 148 c.c.) motivato (evidenziando e soprattutto documentando la propria impossibilità materiale anche solo temporanea a provvedere alle esigenze dei figli). Verrà dato un termine per la notifica del ricorso e del decreto di comparizione ai soggetti cui richiedere l'adempimento (tenendo conto che è obbligatorio chiamare in causa tutti gli ascendenti in vita). Il Presidente del Tribunale, dopo avere ascoltato le parti davanti a sà©, provvederà con decreto accogliendo la domanda, se ricorrono i presupposti di legge, e ponendo a carico degli obbligati l'assegno per il mantenimento dei nipoti da versare al domicilio del genitore richiedente che con loro vive.

Ovviamente i nonni sono facoltati a difendersi depositando memoria corredata di documentazione comprovante i propri redditi e dalla quale verificare se possono essere condannati o meno ad adempiere all'obbligo previsto dalla norma ed in che misura.

E' un procedimento che richiede la necessaria assistenza di un legale. Il ricorrente (ed i resistenti) può comunque ottenere la nomina di un avvocato a spese dello stato a mezzo dell'istituto del gratuito patrocinio qualora ricorra nelle condizioni di reddito previste per tale assistenza.


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