La nostra pagina continua, dopo qualche giorno di stacco, ad analizzare la normativa

di equiparazione tra i figli. Normativa, come si e' scritto, controversa perché equivoca in molti suoi passaggi.

In tema di disconoscimento di paternità si sono avute, come in precedenti nostre note evidenziato, innovazioni significative.

Modifiche tutte improntate alla tutela del figlio e non dei genitori, sempre nell' ottica di quella visione minorecentrica della legge sulla filiazione che ha anche portato ad abolire il concetto di potestà genitoriale per sostituirlo con quello di responsabilità genitoriale.

Si e' detto della imprescrittibilità della azione per il figlio. Sacrosanto diritto di quest' ultimo a non vedersi limitato il proprio diritto ad agire a tutela della propria identità personale, principio che sta trovando sempre maggiore tutela anche da parte delle Convenzioni Europee.

La norma anche prevede, ma sembra essere passato in sordina, che i genitori non possano più disconoscere il figlio sempre e comunque quando questi abbia compiuto i cinque anni di età. E ciò a prescindere da se e quando il padre sia venuto a conoscenza dei presupposti che legittimano la sua azione (=adulterio della moglie o conoscenza della nascita del figlio se fuori sede od, ancora, propria impotenza a generare figli). La madre che già per ovvie ragioni aveva dei limiti alla proposizione della azione, sei mesi dalla nascita, oggi vede riconoscersi il diritto di promuovere la azione anche entro sei mesi da quando sia venuta a conoscenza della impotenza a generare del marito. Anche qui però sempre che tale conoscenza non sia avvenuta decorsi cinque anni dalla nascita del figlio.

Ed e' sostanzialmente giusto evitare che un minore venga privato della acquisita identità personale ed identificazione sociale non per propria scelta ma per scelta del proprio genitore presunto.

Si e' assistito ad aberranti casi di figli che, per effetto di azioni di disconoscimento proposte nei termini del vecchio art. 244 del codice civile, così come anche allargato dagli arresti della Corte Costituzionale, del tipo un anno dalla conoscenza dell' adulterio della moglie, si siano visti privare anche da adolescenti o adulti la vita sino ad allora regolarmente vissuta.

Almeno su questo punto la nuova normativa non può non essere condivisibile!

 


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