di Redazione

La legge 54/2006, in tema di affidamento condiviso, ha introdotto nel nostro ordinamento l'art 709- ter c.p.c, che tutela il diritto del minore alla bi-genitorialità attraverso l'intervento del giudice, sia in pendenza del giudizio di separazione o di divorzio che successivamente alla conclusione dello stesso, nei seguenti casi
1) In caso di questioni insorte tra i genitori sull'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità di affidamento: in tal caso il Giudice, previa convocazione delle parti emetterà gli opportuni provvedimenti per tutelare il diritto del minore di ricevere cura, educazione ed istruzione da parte di entrambi i genitori nel caso in cui il contrasto tra gli stessi potrebbe pregiudicare i suoi diritti. Tale strumento permettere di evitare che un genitore possa prendere in modo del tutto unilaterale le decisioni di maggiore interesse per la vita dei figlia, come ad es. la scelta della scuola, il trasferimento della residenza, la sottoposizione di una cura medica, etc. Ne consegue, quindi, che i genitori potranno rivolgersi al giudice solo per ottenere un provvedimento che risolva una controversia insorta tra di loro in ordine all'esercizio della potestà genitoriale (ad es. scelta della scuola) o alle modalità di affidamento (ad es. l'individuazione delle spese straordinarie).
2) In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolano il corretto svolgimento delle modalità di affidamento: in tal caso si prescinde da un eventuale lite insorta, difatti il giudice non dovrà adottare alcun opportuno provvedimento, ma, previa audizione delle parte e di una generica fase istruttoria, il giudice potrà , nell'esclusivo interesse del minore, modificare i provvedimenti in vigore (ad es. modificando il collocamento prevalente della prole, il regime di affidamento, le modalità di ed anche congiuntamente adottare una, o più di una, delle seguenti misure coercitive e sanzionatorie:
a. ammonire il genitore inadempiente;
b. disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
c. disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell' altro;
d. condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 75,00 a un massimo di Euro 5.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Presupposto di fatto, per l' applicazione del secondo comma dell' art. 709 ter c.p.c. è costituito dall' effettivo inadempimento da parte di un genitore degli obblighi previsti nel provvedimento del giudice o dal compimento di atti pregiudizievoli o di ostacolo al corretto svolgimento delle modalità dell' affidamento che arrecano noncumento alla corretta crescita della personalità del minore, ledendo altresଠil diritto del genitore al rapporto con il figlio : ad es. ne consegue che, tali sanzioni, devono essere applicate nelle ipotesi in cui uno dei coniugi non adempia agli obblighi di mantenimento disposti dai suddetti provvedimenti e non visiti regolarmente i figli, in modo tale da mantenere e sviluppare con gli stessi un corretto rapporto genitoriale, o al genitore, collocatario del minore, che violi le statuizioni che riguardano la frequentazione tra l' altro genitore ed il figlio.


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