di Redazione

Non tutti i beni acquistati, in regime di comunione legale, entrano nel patrimonio comune dei coniugi. Il legislatore, infatti, ha escluso, l'automatica inclusione di determinati beni nella comunione legale, in virtù delle caratteristiche degli stessi. In particolare, ai sensi dell'art 179, II comma c.c., ha statuito che l'acquisto di beni immobili o mobili registrati aventi le caratteristiche di cui alle lett. c), d) e f), non rientrano nella comunione "quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge".

Si tratta dei seguenti beni:

  • Lettera c): i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
  • Lettera d): i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;
  • Lettera f): i beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purchè ci sia espressamente dichiarato all'atto di acquisto.

Al fine di escludere il coniuge dall'acquisto, occorrono, quindi, tre requisiti:

  • l'acquisto di un bene immobile o mobile registrato destinato ad uso strettamente personale, professionale o personale per surrogazione;
  • la dichiarazione del coniuge acquirente circa il carattere personale del bene acquistato;
  • la partecipazione all'atto di acquisto anche dell'altro coniuge non acquirente.

Risulta controversa in dottrina e giurisprudenza la questione se l'intervento in atto del coniuge non acquirente debba considerarsi presupposto necessario, o se si possa farne a meno. In particolare, ci si è posto il problema delle conseguenze che derivano dall'eventuale assenza in atto del coniuge non acquirente: il bene rientrebbe o meno in comunione?

Una parte della giurisprudenza (cfr. Cass. 8 febbraio 1993 n. 1556) ha affermato che la dichiarazione del coniuge non acquirente non è da ritenersi necessaria, salvo i casi in cui vi sia una situazione oggettiva di incertezza circa la natura personale del bene acquistato. Altra parte della giurisprudenza (cfr. Cass. 24 settembre 2004 n. 19250) ha, invece, statuito la "necessarietà" della partecipazione del coniuge non acquirente all'atto di acquisto dell'altro coniuge.

Sulla questione è intervenuta la Corte di Cassazione, a Sezione Unite con la sentenza del 28 ottobre 2009 n. 22755 che ha aderito alla tesi secondo la quale l'intervento adesivo del coniuge non acquirente, con cui si riconosce la natura personale dell'acquisto, deve considerarsi condizione necessaria ai fini dell'esclusione dalla comunione legale del bene oggetto d'acquisto da parte dell'altro coniuge. Tale impostazione si pone, inoltre, a tutela delle esigenze di certezza connesse alla particolarità dei beni contemplati dall'art. 179, comma 2, c.c.

Ma che natura ha questa dichiarazione del coniuge non acquirente??

La giurisprudenza, in modo costante, ha riconosciuto che la dichiarazione del coniuge non acquirente ha un carattere ricognitivo o confessorio e si è ritenuto che l'effetto di esclusione del bene dalla comunione legale, ex art. 179, comma 2, c.c., richiede oltre ai presupposti oggettivi di cui alle lett. c), d) e f) del medesimo articolo, anche che detta "esclusione risulti espressamente dall'atto di acquisto, purché a detto atto partecipi l'altro coniuge". In sintesi, la semplice partecipazione e dichiarazione del coniuge non acquirente non è preclusiva della caduta dell'acquisto in comunione, ma bensì deve accompagnarsi ad uno dei requisiti oggettivi espressamente stabiliti dalla legge all'art. 179, comma 1, c.c.

E cosa accade nel caso in cui il coniuge non acquirente si rifiuti di partecipare all'atto?

Colui che intende acquistare il bene deve ricorre ad un giudizio contenzioso di accertamento, finalizzato a far dichiarare la natura personale del bene e, quindi, l'esistenza dei presupposti di personalità idonei all'esclusione del bene dalla comunione ed ottenere dal giudice un provvedimento che lo autorizzi in via esclusiva alla stipula del contratto, prescindendo dall'intervento dell'altro coniuge.


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