Segno di grande civiltà è quello di garantire il diritto allo studio agli alunni disabili, sancito definitivamente dalla nostra normativa con il D.M. 9/7/92, applicativo della L. 104/92.
La giurisprudenza prevalente si è sempre adeguata alle indicazioni della Corte Costituzionale, secondo cui il sostegno scolastico va garantito al massimo delle ore agli studenti con grave disabilità e alle famiglie va riconosciuto il danno patrimoniale e quello non patrimoniale.
In questi giorni però sono arrivate due sentenze, una del TAR Sicilia (369/20014) e successivamente una del Consiglio di Giustizia Amministrativa (617 del 17/11/2014) della stessa regione siciliana, che hanno messo a serio rischio questo principio di diritto allo studio, ammettendo che esso possa essere limitato per questioni economiche. Le sentenze hanno negato il diritto all'aumento delle ore di sostegno e al risarcimento danni di una studentessa siciliana i cui genitori avevano ritenuto insufficienti le ore di sostegno attribuite dalla istituzione scolastica. La rivoluzione di queste sentenze non è tanto che si limitino a negare il diritto al risarcimento del danno ma mettono altresì in dubbio il diritto costituzionale all'istruzione.
La sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa in particolare ha ritenuto legittima la decurtazione del monte ore di sostegno alla studentessa disabile, a causa della crisi economica e inoltre ha negato il danno economico, affermando che la "supplenza" dei genitori deve compensare il vuoto generato dalla decurtazione oraria e che il servizio offerto dalla istituzione scolastica è in realtà suppletivo rispetto a quello dei genitori. Quindi, secondo la sentenza, non solo alcuni diritti non sarebbero "indiscutibili", ma condizionati dalla crisi finanziaria.
Testualmente dalla sentenza 617 del Consiglio di Giustizia Amministrativa del 17/11/2014: "Se è vero che la educazione ed istruzione, piuttosto che la salute quale diritto fondamentale dell'individuo[...] specie se riferiti alla cura dei minori handicappati, costituiscono altrettanti diritti personali e sociali oggetto di tutela rafforzata, è anche vero che la tutela incondizionata della salute, ribadita dal primo Giudice per concedere il sostegno nella misura richiesta dai genitori – depurata dalla forte caratura ideologica che ne ha accompagnato la sua rappresentazione politica e giuridica, oltre che mai realizzata nei fatti, sia in termini di prevenzione che di cura – non può per altro verso non subire oscillazioni, specialmente in tempi di crisi finanziaria[...]che inevitabilmente si riverberano sulle scelte dell'Amministrazione[...]"
E ancora: "l'assistenza pubblica ai minori[...] è da ritenere in via di principio "sussidiaria" e non sostitutiva rispetto agli obblighi di assistenza che prioritariamente incombono sui genitori[...]"
Il timore è che questa sentenza rappresenterà un precedente che andrà a minare il diritto costituzionale all'istruzione. Già l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo ha iniziato a notificare numerosi appelli avverso le sentenze del TAR Palermo con le quali era già stato sancito il diritto all'integrazione delle ore di sostegno.
Le associazioni di categoria ritengono le sentenze un "violento attacco contro i diritti civili".
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